Servizio di gestione delle spese di giustizia di CTU, interpreti, traduttori, nominati da un PM o dalla PG ai sensi dell’art. 348 cpp
A ricevere le istanze di liquidazione, a gestirle fino all’invio al Funzionario Delegato, che effettua il controllo e il pagamento, ad annotare l’iter della spesa e l’avvenuto pagamento, a gestire i rapporti con gli aventi diritto e inviare tramite mail la Certificazione Unica nell’anno di competenza.
CTU, INTERPRETI, TRADUTTORI, TRASCRITTORI
Seguire la procedura illustrata nell’area: servizio liquidazione spese di giustizia per l’invio della istanza di liquidazione.
Nel caso in cui si sia titolare di P. IVA, l’ufficio provvederà ad inoltrare tramite mail, richiesta di emissione della fattura elettronica nel momento in cui il decreto di liquidazione sia esecutivo.
La fattura elettronica dovrà essere inviata attraverso il sistema SDI, in base alle disposizioni legislative vigenti (D.M. 3/4/2013 N. 55) intestata a:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA
Via F. Di Lorenzo, 22-24, 06100 PERUGIA.
P.IVA e C.F. 80010080549.
Il codice IPA che dovrà essere indicato per le spese di giustizia è E87P1N e dovrà essere riportato il numero di ISTANZA SIAMM che questo ufficio provvederà a comunicare in sede di richiesta di fatturazione. In caso contrario, la fattura non potrà essere controllata e dovrà essere rifiutata.
Infine, in riferimento alla scissione dei pagamenti (c.d. split payment) si ricorda che a partire dal 01/07/2017 la Pubblica Amministrazione è tenuta al versamento IVA per i soggetti titolari di partita IVA, che, pertanto, devono emettere fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti” da riportare all’interno della stessa fattura elettronica (D.L. 24 aprile 2017 n.190, abrogando il comma 2 dell’art. 17 ter del DPR 633/1972).
Anna Maria TORNELLO – Contabile – TEL. 0755405088 – mail annamaria.tornello@giustizia.it
Dott.ssa Stefania MIGGIANO -Direttore -TEL 0755405050 - mail stefania.miggiano@giustizia.it
Non necessaria
Esente da costi
Quando è terminata la consulenza, l’avente diritto può inserire l’istanza di pagamento in siamm web comprensiva degli atti giustificativi (verbale di conferimento, proroghe, depositato della CTU, eventuali fatture di spesa, ecc…). L’ufficio procede all’import dell’istanza, previo controllo, e alla gestione della pratica liquidatoria e richiede l’emissione di fattura elettronica SOLO quando il decreto del PM è esecutivo.
La liquidazione è di competenza della Procura solo quando il conferimento dell’incarico è stato emanato da un P.M. o dalla PG su delega del PM.
DPR 30/5/2002 N. 115 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ARTT. 50 E SEG., ARTT. 168 e seg.
Art. 4 l. 319/80
D.M. 30 maggio 2002 Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 2002, n. 182. IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
D.M. 3/4/2013 N. 55--- D.L. 24 aprile 2017 n.190, abroga comma 2 dell’art. 17 ter del DPR 633/1972