Negoziazione assistita
COS'E'
È una procedura semplificata – FACOLTATIVA - introdotta dal d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014 che si applica a:
- SEPARAZIONI PERSONALI
- CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO O SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
- MODIFICA CONDIZIONI DIVORZIO
- MODIFICA CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
La negoziazione assistita facoltativa si articola in due atti essenziali:
La negoziazione è VALIDA solo se ha forma scritta ed è effettuata in presenza di almeno un avvocato per parte.
La CONVENZIONE dovrà contenere:
- l’impegno a cooperare in buona fede e con lealtà;
- l’indicazione del termine per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore ad un mese né superiore a tre (prorogabile di ulteriori 30 giorni max su accordo delle parti;)
- l’indicazione dell’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro;
- l’indicazione dei legali nominati;
- la firma delle parti autenticata dagli avvocati;
- l’impegno di tutte le parti al dovere della riservatezza.
La stessa CONVENZIONE potrà inoltre contenere:
- l’indicazione di modalità di scambio di documenti;
- l’indicazione dell’adozione di tutti i mezzi necessari alla risoluzione della controversia (previsione ausilio di eventuali consulenti, terzi neutrali quali psicologi, mediatori o commercialisti.
Il contenuto dell’ACCORDO varia a seconda della presenza o meno di figli a carico.
In caso di assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 l. 5 febbraio 1982, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, dovrà:
- dare atto del tentativo di conciliazione;
- informare della possibilità di esperire la mediazione familiare;
- essere sottoscritto dalle parti;
- contenere la dichiarazione degli avvocati che l’accordo non viola diritti indisponibili e non è contrario a norme di ordine pubblico (art. 5 l. 162/2014);
- contenere la sottoscrizione degli avvocati e l’autentica di firma delle parti.
In caso di presenza di figli, dovrà:
- dare atto del tentativo di conciliazione;
- informare della possibilità di esperire la mediazione familiare;
- informare dell’importanza per i figli minori di trascorrere tempi adeguati con i rispettivi genitori;
- contenere le previsioni dell’affidamento e il collocamento dei figli e l’esplicita previsione dei tempi di frequentazione;
- determinare gli obblighi di mantenimento;
- essere sottoscritto dalle parti;
- contenere la dichiarazione degli avvocati che l’accordo non viola diritti indisponibili e non è contrario a norme di ordine pubblico (art. 5 l. 162/2014);
- contenere la firma e l’autentica degli avvocati;
- essere trasmesso con gli allegati al P.M. entro 10 gg. per l’”AUTORIZZAZIONE” (il p.m. rilascia l’autorizzazione quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli).
UFFICIO INCARICATO
Ufficio Affari Civili - presso l'Ufficio del Casellario Giudiziario
Responsabile: Dott.ssa DE PALMA Giovina
Orario: Non aperto al pubblico
Telefono: 075-5405007
Ubicazione Ufficio
Sede: Via Fiorenzo di Lorenzo, 22/24
Piano: Piano Terra
Stanza: 7
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- 2 copie dell’accordo;
- 2 copie della convenzione;
- estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal Comune presso cui è stato celebrato il matrimonio;
- certificati anagrafici di residenza;
- stato di famiglia di entrambe le parti;
- dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio di entrambi (ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 76 d.p.r. 445/2000 unitamente a copie fotostatiche non autenticate dei documenti di identità);
- l’eventuale certificazione di autosufficienza economica dei figli maggiorenni, che può essere comprovata o con dichiarazione da parte dei figli maggiorenni ovvero producendo la dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno di questi ultimi (in caso di impossibilità è sufficiente anche una dichiarazione sostitutiva resa dai genitori ai sensi degli artt. 47 e 76 d.p.r. 445/2000, unitamente a copie fotostatiche non autenticate dei documenti di identità);
- l’eventuale certificazione sanitaria relativa a figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave.
In caso di richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3 primo comma numero 2) lettera b della legge 1° dicembre 1970 n. 898 devono essere altresì prodotti:
- verbale ed omologa se la separazione è stata consensuale;
- sentenza di separazione giudiziale con attestazione del passaggio in giudicato;
- copia autentica dell’accordo di separazione a seguito della convenzione di negoziazione assistita;
- copia autentica dell’accordo di separazione concluso e certificato dall’Ufficiale dello Stato civile.
In caso di richiesta di modifica delle condizioni di separazione e divorzio è necessario allegare:
- verbale ed omologa se la separazione è stata consensuale;
- oppure sentenza di separazione o di dichiarazione di cessazione degli effetti civili e/o di scioglimento del matrimonio con attestazione del passaggio in giudicato;
- ovvero copia autentica della convenzione di negoziazione assistita di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio precedentemente conclusa e che si intende modificare.
L’istanza ed i documenti allegati devono essere presentati dall’Avvocato o dagli Avvocati che hanno assistito i coniugi nella conclusione della convenzione. Ove il deposito avvenga ad opera di uno degli Avvocati, è necessario produrre anche la delega alla presentazione ed al ritiro da parte degli altri Avvocati intervenuti nell’accordo.
Il deposito degli atti è consentito solo a mano e nel formato cartaceo.
Il ritiro del nulla osta e/o della autorizzazione del Pubblico Ministero potrà essere effettuato a partire dal quinto giorno successivo a quello della presentazione della documentazione. L’addetto provvede ad attestare la data del ritiro della documentazione.
Entro 10 gg. dal ritiro degli atti muniti dell’autorizzazione o del nulla osta del P.M., questi devono essere trasmessi al Comune presso cui è stato celebrato il matrimonio, con attestazione in calce, da parte dell’Avvocato, della conformità all’originale cartaceo.