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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia

Negoziazione Separazioni e Divorzi

COS'E'

È una procedura semplificata – FACOLTATIVA - introdotta dal d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014 che si applica a:

  • SEPARAZIONI PERSONALI
  • CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO O SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
  • MODIFICA CONDIZIONI DIVORZIO
  • MODIFICA CONDIZIONI DI SEPARAZIONE

La negoziazione assistita facoltativa si articola in due atti essenziali:

  • LA CONVENZIONE
  • L’ACCORDO

La negoziazione è VALIDA solo se ha forma scritta ed è effettuata in presenza di almeno un avvocato per parte.

La CONVENZIONE dovrà contenere:

  • l’impegno a cooperare in buona fede e con lealtà;
  • l’indicazione del termine per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore ad un mese né superiore a tre (prorogabile di ulteriori 30 giorni max su accordo delle parti;)
  • l’indicazione dell’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro;
  • l’indicazione dei legali nominati;
  • la firma delle parti autenticata dagli avvocati;
  • l’impegno di tutte le parti al dovere della riservatezza.

La stessa CONVENZIONE potrà inoltre contenere:

  • l’indicazione di modalità di scambio di documenti;
  • l’indicazione dell’adozione di tutti i mezzi necessari alla risoluzione della controversia (previsione ausilio di eventuali consulenti, terzi neutrali quali psicologi, mediatori o commercialisti.

Il contenuto dell’ACCORDO varia a seconda della presenza o meno di figli a carico.

In caso di assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 l. 5 febbraio 1982, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, dovrà:

  • dare atto del tentativo di conciliazione;
  • informare della possibilità di esperire la mediazione familiare;
  • essere sottoscritto dalle parti;
  • contenere la dichiarazione degli avvocati che l’accordo non viola diritti indisponibili e non è contrario a norme di ordine pubblico (art. 5 l. 162/2014);
  • contenere la sottoscrizione degli avvocati e l’autentica di firma delle parti.

In caso di presenza di figli, dovrà:

  • dare atto del tentativo di conciliazione;
  • informare della possibilità di esperire la mediazione familiare;
  • informare dell’importanza per i figli minori di trascorrere tempi adeguati con i rispettivi genitori;
  • contenere le previsioni dell’affidamento e il collocamento dei figli e l’esplicita previsione dei tempi di frequentazione;
  • determinare gli obblighi di mantenimento;
  • essere sottoscritto dalle parti;
  • contenere la dichiarazione degli avvocati che l’accordo non viola diritti indisponibili e non è contrario a norme di ordine pubblico (art. 5 l. 162/2014);
  • contenere la firma e l’autentica degli avvocati;
  • essere trasmesso con gli allegati al P.M. entro 10 gg. per l’”AUTORIZZAZIONE” (il p.m. rilascia l’autorizzazione quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli).

UFFICIO INCARICATO

Ufficio Affari Civili - presso l'Ufficio del Casellario Giudiziario

Responsabile: Dott.ssa DE PALMA Giovina

Orario: Non aperto al pubblico

Telefono: 075-5405007

Ubicazione Ufficio

Sede: Via Fiorenzo di Lorenzo, 22/24

Piano:  Piano Terra

Stanza: 7

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

  • 2 copie dell’accordo;
  • 2 copie della convenzione;
  • estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal Comune presso cui è stato celebrato il matrimonio;
  • certificati anagrafici di residenza;
  • stato di famiglia di entrambe le parti;
  • dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio di entrambi (ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 76 d.p.r. 445/2000 unitamente a copie fotostatiche non autenticate dei documenti di identità);
  • l’eventuale certificazione di autosufficienza economica dei figli maggiorenni, che può essere comprovata o con dichiarazione da parte dei figli maggiorenni ovvero producendo la dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno di questi ultimi (in caso di impossibilità è sufficiente anche una dichiarazione sostitutiva resa dai genitori ai sensi degli artt. 47 e 76  d.p.r. 445/2000, unitamente a copie fotostatiche non autenticate dei documenti di identità);
  • l’eventuale certificazione sanitaria relativa a figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave.
     

In caso di richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3 primo comma numero 2) lettera b della legge 1° dicembre 1970 n. 898 devono essere altresì prodotti:

  • verbale ed omologa se la separazione è stata consensuale;
  • sentenza di separazione giudiziale con attestazione del passaggio in giudicato;
  • copia autentica dell’accordo di separazione a seguito della convenzione di negoziazione assistita;
  • copia autentica dell’accordo di separazione concluso e certificato dall’Ufficiale dello Stato civile.
     

In caso di richiesta di modifica delle condizioni di separazione e divorzio è necessario allegare:

  • verbale ed omologa se la separazione è stata consensuale;
  • oppure sentenza di separazione o di dichiarazione di cessazione degli effetti civili e/o di scioglimento del matrimonio con attestazione del passaggio in giudicato;
  • ovvero copia autentica della convenzione di negoziazione assistita di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio precedentemente conclusa e che si intende modificare.

L’istanza ed i documenti allegati devono essere presentati dall’Avvocato o dagli Avvocati che hanno assistito i coniugi nella conclusione della convenzione. Ove il deposito avvenga ad opera di uno degli Avvocati, è necessario produrre anche la delega alla presentazione ed al ritiro da parte degli altri Avvocati intervenuti nell’accordo.
Il deposito degli atti è consentito solo a mano e nel formato cartaceo.
Il ritiro del nulla osta e/o della autorizzazione del Pubblico Ministero potrà essere effettuato a partire dal quinto giorno successivo a quello della presentazione della documentazione. L’addetto provvede ad attestare la data del ritiro della documentazione.

Entro 10 gg. dal ritiro degli atti muniti dell’autorizzazione o del nulla osta del P.M., questi devono essere trasmessi al Comune presso cui è stato celebrato il matrimonio, con attestazione in calce, da parte dell’Avvocato, della conformità all’originale cartaceo.

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