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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia

Rilascio legalizzazione e atti da depositare per l’estero

COS'E'

Il servizio per la legalizzazione o la Apostille di cui alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961  costituisce un settore dell'Ufficio Affari Civili.
Presso l'ufficio legalizzazioni della Procura di Perugia si possono legalizzare esclusivamente gli atti di seguito elencati:

  • certificati del Casellario Giudiziale e certificati dei Carichi Pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica di Perugia
  • copie di atti giudiziari del Tribunale di Perugia (es. sentenze, verbali di giuramento, atti notori, ecc.)
  • copie autentiche di documenti rilasciati dal Tribunale per i Minorenni di Perugia (se i documenti di cui trattasi recano in calce la relazione di notifica, gli stessi non possono essere sottoposti a legalizzazione o apostille in quanto sono da considerarsi documenti "ad personam")
  • atti rogati o autenticati esclusivamente da Notai con sede nel Circondario del Distretto del Tribunale di Perugia.

Per le altre tipologie di atti (in particolare per quelli consolari, quelli di stato civile, quelli degli Ufficiali di anagrafe, i titoli di studio universitari) è necessario rivolgersi alla Prefettura di Perugia sita in Corso Cavour, 125 nei giorni lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12. 

UFFICIO INCARICATO

UFFICIO AFFARI CIVILI

Responsabile: dott.ssa Giovina De Palma

Orario: Dal Lunedì al Sabato dalle 9,00 alle 12,00.

Telefono: 075 540 5007

Come arrivare

Ubicazione Ufficio

Sede: Via Fiorenzo di Lorenzo, 22/24

Piano: Piano Terra

Stanza: 7

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

La documentazione da legalizzare o da munire di apostille deve essere depositata in formato cartaceo da parte dell'interessato o da un delegato senza che sia necessaria una preventiva fissazione di appuntamento.

Non sono previsti adempimenti urgenti da parte dell'Ufficio: il ritiro della documentazione prodotta è possibile entro 2 giorni lavorativi successivi a quello della presentazione. È onere di colui che presenta la documentazione assicurarsi che la stessa, prima di essere presentata all'Ufficio, sia in originale o in copia autentica ovvero in copia conforme all'originale e che sia stata rilasciata dal Pubblico Ufficiale competente conformemente alla normativa sull'imposta di bollo, salvo i casi di esenzione.

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